I neopatentati sono soggetti a tre tipi di limitazione.
La prima limitazione con decorrenza 9 febbraio 2011, e valevole esclusivamente per il primo anno dal conseguimento della patente, riguarda i veicoli che si possono guidare.
Un neopatentato può guidare solo ed esclusivamente autoveicoli con potenza max 70 Kw e un rapporto peso/potenza di 55 Kw/ton., pena una sanzione amministrativa e la sospensione della patente da un minimo di 2 ad un massimo di 8 mesi.
La seconda limitazione a cui sono soggetti i neopatentati, per i primi tre anni dal conseguimento della patente, riguarda i limiti massimi di velocità da tenere su particolari strade: extraurbane (principali e secondarie) con limitazione a 90 Km/h, autostrade con limitazione a 100 Km/h.
La terza limitazione è quella relativa al tasso alcolemico, che per i neopatentati è pari a 0 gr/l. Nell’eventualità che un neopatentato venga trovato con un tasso alcolemico compreso tra 0,1 e 0,5 g/l, è prevista una sanzione amministrativa e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
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